1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire i princìpi fondamentali per le regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate;
b) continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
c) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
d) concorso di tutte le pubbliche amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina comunitaria in riferimento al patto di stabilità;
e) incentivazione dei comportamenti virtuosi;
f) limitazione dei trasferimenti di risorse a destinazione vincolata;
g) responsabilizzazione, tramite aumento delle flessibilità fiscali, nell'ambito di una sostanziale perequazione;
h) obbligo per le regioni di garantire, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, l'autonomia e l'equilibrio finanziario degli enti locali;
i) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema nel suo complesso;
l) semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti a carico dei contribuenti;
m) omogeneità dei tributi regionali e locali;
n) sussidiarietà fiscale a livello orizzontale;
o) divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile;
p) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo;
q) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto, di esportazione delle imposte.